In materia di edilizia e più specificatamente in ambito di appalto e subappalto dei cantieri e della loro sicurezza occorre sicuramente fare riferimento al d.lgs n.81 del 2008 ossia il “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro“, nel quale sono racchiuse tutte le norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, proprio in virtù del fatto che i cantieri sono luoghi dove possono facilmente verificarsi incidenti e infortuni ed è per questo importante prevenirli.
Pertanto è compito del datore di lavoro anche quello di formare i propri dipendenti in materia di sicurezza e assicurarsi che agli stessi siano garantiti protezione per la salvaguardia della propria salute, soprattutto quando operano in condizione particolarmente rischiose.
I dispositivi di sicurezza individuali (DPI), definizione e obbligo normativo
Per tutelare la sicurezza del lavoratore la stessa legge nazionale impone al datore di lavoro l’obbligo di scegliere in modo opportuno e di mettere disposizione dell’operatore i dispositivi di protezione individuali (DPI), cioè strumenti fondamentali per prevenire rischi specifici. I DPI devono essere adeguati e conformi alla normativa vigente con applcazione di specifiche sanzioni in caso di inosservanza delle relative disposizioni.
Per spiegare meglio, ci rifacciamo alla definizione su Wikipedia di dispositivo di protezione individuale si deve intendere: “qualsiasi dispositivo che ha la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, proteggendo in tutto o in parte da tali rischi (senza finalità di prevenzione dei suddetti rischi, trattandosi appunto di “protezioni”.
Per questo motivo, in alcuni casi diventa davvero fondamentale affidarsi ad aziende in grado di fornire sistemi di protezione per specifiche esigenze volte a prevenire incidenti, si pensi ad esempio ai delicatissimi sistemi anticaduta progettati per operare in particolari condizioni di altezza, anche estreme; esistono allora aziende leader del settore che si occupano proprio di questo e cioè non soltanto della progettazione ma anche della messa in opera di particolari sistemi per permettere ai cantieri di lavorare in sicurezza, in situazioni e ambienti potenzialmente pericolosi, grazie infatti, alla specializzazione di tecnici abilitati che vi operano e che sono in grado di garantire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza attraverso l’utilizzo di specifici mezzi e attrezzature adeguate nel rispetto della normativa vigente; nell’ambito di questo settore sul sito https://www.tecnolivingpavia.com è visitabile un esempio di impresa che nel campo dell’edilizia propone una serie di servizi per quanto concerne i sistemi di anticaduta dall’alto, mediante sistemi di protezione certificati.
Inoltre è importante anche spiegare come aziende di questo tipo, offrono al cliente non solo la progettazione e la posa in opera ma soprattutto anche la consulenza per stabilire se i vari componenti architettonici di un edificio sono a norma.
Il POS (Piano Operativo di sicurezza) e il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) per la sicurezza dei cantieri in subappalto
E’ bene ricordare che, in base alla normativa di riferimento, è previsto l’obbligo, per ciascuna impresa, di redigere il piano operativo di sicurezza per ogni singolo cantiere, il cosiddetto POS delineato all’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008; inoltre questo obbligo è previsto per tutti i datori di lavoro sia quelli in appalto ma anche per quelli in subappalto in ogni caso di “cantiere temporaneo mobile”. IL POS va infine sempre obbligatoriamente redatto da tutte le imprese, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro dei singoli dipendenti.replique rolex
In questo documento si descrivono le attività del cantiere e di ciascun lavoratore facendo un elenco delle misure di protezione e di prevenzione adottate, si fa insomma una valutazione dei rischi e dei pericoli a cui i lavoratori dell’impresa esecutrice sono sottoposti nel rispetto delle procedure e indicazioni previste in un altro documento sempre obbligatorio: il Piano di sicurezza e coordinamento (cosiddetto PSC).
Mentre il piano di sicurezza e coordinamento è una relazione tecnica relativa alle fasi del lavoro e ai suoi rischi e viene redatto dai coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per essere poi allegato al contratto di appalto, il piano operativo di sicurezza è il documento redatto personalmente dal datore di lavoro titolare dell’impresa sia essa esecutrice o appaltatrice.
Proprio perché il POS è quel documento che programma nel dettaglio tutto il protocollo necessario per la regolare esecuzione delle attività nel cantiere, deve essere obbligatoriamente messo a disposizione di tutto il personale che compone il cantiere ivi compresi gli organi di vigilanza.
Nel caso di un cantiere inerente una ristrutturazione di un condominio oltre al piano di sicurezza e tutte le pratiche precedentemente citate bisogna ottemperare anche ad obblighi condominiali di comunicazione di inizio lavori come spiegato in questo articolo.
Ditta subappaltatrice e obblighi derivanti dalla sicurezza sul lavoro
Nel caso in cui l’impresa e quindi la sua direzione o anche solo una parte dei lavori vengano subappaltati, il datore di lavoro sarà tenuto a trasferire all’impresa subappaltatrice tutta la documentazione inerente alla sicurezza del cantiere.
Naturalmente l’operazione di subappalto sarà sottoposta alla previa verifica di idoneità e qualifica tecnica e professionale dell’impresa subappaltatrice.
E sempre per obbligo di legge, la ditta subappaltatrice, che riceve l’incarico, è tenuta ad effettuare un primo sopralluogo al fine di rilevare anche lei, rischi e di redigere il relativo verbale che sarà poi consegnato al coordinatore della sicurezza.
In un cantiere subappaltato potrebbero coesistere contemporaneamente addetti dell’impresa e addetti dell’impresa subappaltata e per evitare confusioni in materia di sicurezza e di misure di prevenzione e protezione tutti gli esecutori dei lavori vengono informati dalla direzione aziendale sui rischi relativi alle singole specificità di ciascun ambiente lavorativo in relazione alla propria singola attività.